Il TFR (Trattamento di fine rapporto – art 2.120 C.C ) rappresenta una parte della retribuzione annua lorda che viene annualmente accantonata dal datore di lavoro per essere corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. La cessazione può avvenire per questi casi:
- Dimissioni volontarie del lavoratore
- Licenziamento da parte del datore di lavoro
- Premorienza del lavoratore
- Grave invalidità del lavoratore
Il TFR si calcola accantonando per ogni anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione, la somma accantonata verrà rivalutata in base a un tasso annuo del 1,5% aumentato del 75% dell’ indice ISTAT (prezzi dei beni e dei servizi al consumo) rilevato a dicembre dell’anno precedente.
ESEMPIO:
ll signor Rossi dipendente di una azienda ha un reddito annuo lordo di Euro 30.000,00.
- Il TFR in corso d’anno viene così calcolato: Euro 30.000,00 X 6,91% = Euro 2.073,00
- Alla fine dell’anno successivo ipotizzando che il signor Rossi percepisca lo stesso
- reddito, e che l’incremento dell’indice ISTAT sia del 2% il TFR complessivo è così calcolato:
- Quota TFR :000,00 X 6,91%= Euro 2.073,00
- Rivalutazione:073,00 X ( 1,5% + ( 2% X 75%) = Euro 62,19
- Totale TFR accantonato: 2.073 + 2.073 + 62,19 = Euro 4.208,19
LE ANTICIPAZIONI
Durante il rapporto il lavoratore in costanza di rapporto può chiedere al datore l’erogazione anticipata di una quota parte del TFR Maturata fino a quel momento. L’anticipazione deve sottostare alle seguenti condizioni:
- 8 anni di anzianità presso la stessa azienda;
- l’importo massimo dell’anticipazione non può eccedere il 70% del TFR accantonato fino a quel momento;
- Il datore di lavoro ha diritto di evadere le richieste nei limiti del 4% della forza lavoro e nei limiti del 10% degli aventi diritto (ciò significa che per un’azienda con 100 dipendenti , sono solo 4 le richieste che possono essere evase in un anno):
- Ogni lavoratore può ottenere una sola anticipazione dalla stessa azienda.
Le anticipazioni devono inoltre sottostare alle seguenti motivazioni:
- spese sanitarie sostenute per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di propietà;
spese sostenute relativamente a congedi parentali e congedi per formazione; nell’accordo integrativo aziendale possono essere previste altre tipologie di richieste.
LA TASSAZIONE DEL TFR
Anticipazioni: le somme percepite come anticipazioni sono soggette a tassazione separata, con una aliquota che non potrà mai essere inferiore al 23%
Importo netto del TFR: secondo quanto previsto dall’art 17 del TUIR e dall’art 2.120 C.C ai fini del calcolo dell’importo netto del TFR si applica la tassazione separata.
Ciò significa che al fine di determinare l’importo netto a cui ha diritto il lavoratore non bisognerà applicare l’aliquota IRPEF relativa all’anno di incasso ma una media, ricalcolata dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto , per il calcolo del TFR netto sarà necessario prende a riferimento l’importo del TFR spettante al lavoratore e le aliquote medie dell’IRPEF degli anni di riferimento da cui ottenere una media.
Scelte di destinazione del TFR
I lavoratori hanno diritto di scegliere la destinazione del TFR tra due diverse alternative: Il fondo pensione oppure l’azienda stessa. Le possibili opzioni sono:
- Lasciarlo in azienda;
- Destinarlo in un fondo pensione di previdenza complementare;
- Non decidere. Meccanismo di silenzio assenso, il TFR viene destinato:
- Nel fondo negoziale di riferimento o in assenza di fondo negoziale, viene attribuito al fondo residuale INPS FONDINPS.
Analisi delle possibili scelte
LASCIARLO IN AZIENDA:
Quando il lavoratore sceglie di lasciare il proprio TFR in azienda occorre innanzitutto considerare due regole generali:
- la scelta di mantenere il proprio TFR in azienda deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta (normalmente su un modulo che il datore chiede di compilare al momento dell’assunzione)
- la scelta di mantenere il TFR presso l’azienda può essere revocata in qualsiasi momento in forma scritta
La scelta di lasciare il TFR in azienda ha conseguenze tecnico- giuridiche differenti a seconda delle dimensioni dell’impresa:
- se l’azienda ha meno di 50 dipendenti , il TFR resta effettivamente presso l’impresa e non cambia nulla rispetto alla riforma della previdenza complementare del 2007;
- se l’azienda ha più di 50 dipendenti , il TFR maturando dovrà essere trasferito al Fondo per l’erogazione del TFR dei dipendenti del settore privato, gestito dall’INPS, per conto dello Stato, su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato. In questo caso i lavoratori continuano ad avere come unico interlocutore il datore di lavoro, il quale provvederà mensilmente al versamento di quanto dovuto . In questa situazione , ai lavoratori dipendenti in uscita il TFR verrà poi versato sempre dall’azienda, la quale poi compenserà i versamenti da effettuare in favore dell’INPS.
DESTINARLO A UN FONDO PENSIONE:
Qualora il lavoratore decide di destinare il proprio TFR ad un fondo pensione:
- la scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile;
- l’iscrizione alla previdenza complementare prevede delle agevolazioni fiscali
NON DECIDERE:
La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensione può essere esplicita (per iscritto) o tacita ( regola del silenzio assenso).
Nel caso in cui la scelta sia tacita, la regola del silenzio assenso applicata al TFR comporta che se il lavoratore non si esprime, il datore di lavoro può far affluire il TFR alternativamente:
- il TFR viene messo nel fondo negoziale di riferimento;
- al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi;
- alla forma prevista dall’accordo aziendale o territoriale;
- alla forma di destinazione del TFR prevista dalla maggior parte dei lavoratori.
Se nessuna di queste soluzioni è possibile, in assenza di fondo negoziale, il TFR viene attribuito al fondo residuale INPS FONDINPS.
FONDINIPS è il fondo pensione in cui si confluisce tacitamente il TFR dei lavoratori che non hanno una forma di previdenza complementare collettiva di riferimento e che entro 6 mesi dall’assunzione non hanno scelto un fondo pensione cui far confluire il proprio TFR, né hanno deciso di lasciarlo presso il datore di lavoro.
ASPETTI DA VALUTARE NELLA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR
Un aspetto da considerare , nel valutare la destinazione del proprio TFR alla previdenza complementare o nel lasciarlo in azienda, è sicuramente quello di analizzare gli elementi di controllo dell’azienda stessa:
- E’ una azienda sana o palesa dei problemi?
- E’ previsto un futuro roseo o incerto?
- Potrebbe esserci un cambio di gestione tale da creare problemi (es. passaggio generazionale)?
Tra le aziende in crisi e in rateizzazione delle competenze di fine rapporto, sempre più spesso , in occasione della cessazione del rapporto di lavoro , ci si trova a dover fronteggiare il problema legato all’erogazione di somme di importo elevato in situazione di crisi finanziaria o di mancanza di fondi sufficienti per fare fronte ai pagamenti dovuti.
Le casistiche più ricorrenti che si riscontrano alla cessazione del rapporto di lavoro sono le seguenti:
- ingente accantonamento dei ratei presso il datore di lavoro, nei casi di rapporti di lavoro durati molti anni;
- crisi finanziaria dovuta alla stretta creditizia che negli ultimi anni ha investito in modo improvviso l’economia e le aziende italiane;
- licenziamenti plurimi o collettivi a seguito di riduzione del personale o di cessazione dell’attività, concentrati in un breve periodo;
- l’INPS che solitamente liquida in tempi di media 36/48 mesi dopo la chiusura della procedura fallimentare.
- B: nel fondo pensione il TFR è al sicuro qualsiasi cosa succeda all’azienda o alla compagnia dia assicurazione che lo gestisce, in quanto si tratta di patrimonio separato da quello della compagnia.
TFR IN AZIENDA O NEL FONDO PENSIONE?
Quando si parla di destinazione del TFR la maggior parte dei lavoratori sceglie di mantenerlo in azienda , quasi come una reazione di difesa ad un argomento sconosciuto e di difficile comprensione. Molte volte è difficile trovare un interlocutore che conosca realmente la materia e che possa essere chiarificatore per prendere una decisione corretta.
In linea di massima per decidere correttamente si dovrebbero analizzare i seguenti fattori:
- costi di gestione del fondo pensione;
- rendimenti dei fondi pensione o rivalutazione del TFR;
- regole di tassazione sul TFR ed eventuali agevolazioni fiscali;
- età del lavoratore al momento della scelta.
COSTI DI GESTIONE:
Il primo fattore da valutare sono sicuramente i costi di gestione dello strumento di integrazione pensionistica. Sul mercato di questi strumenti i costi di gestione possono variare e non di poco. Alti costi di gestione possono erodere capitale e ridurre la prestazione finale. Il TFR in azienda invece non prevede nessun costo.
RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE O RIVALUTAZIONE DEL TFR:
E’ importante valutare quali sono i rendimenti finanziari conseguiti dal fondo pensione in relazione alla linea di investimento scelta. Mediamente è piu’ vantaggioso investire in un fondo pensione l netto dei costi e delle tassazioni i fondi pensione aperti hanno ottenuto rendimenti mediamente intorno al 3,3 %. La rivalutazione del TFR lasciato in azienda si ottiene invece a un tasso fisso del 1,5% + 75% dell’indice ISTAT (prezzi dei beni al consumo).
TASSAZIONE:
Il TFR in azienda viene tassato con il meccanismo della tassazione separata. Ciò significa che non viene applicata l’aliquota IRPEF dell’anno di incasso , ma una media calcolata sugli ultimi 5 anni. Le aliquote IRPEF scaglionano la tassazione in percentuale del reddito. L’aliquota in questo caso non sarà mai inferiore al 23%. ( minimo 23% -massimo 43%)
Il TFR in un fondo pensione prevede un regime agevolato. La prestazione integrativa (generata anche dal versamento del TFR) è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15% ( inferiore a quelle dell’IRPEF). La stessa è destinata a scendere a partire dal quindicesimo anno di contribuzione , scontando lo 0.30% , fino a toccare un minimo del 9%.(minimo 15% – massimo 9%)
ESEMPIO:
Lavoratore con TFR maturato in 35 anni e reddito annuo lordo Euro 25.000,00
CONFRONTO TRA TFR IN AZIENDA E TFR IN UN FONDO PENSIONE
TFR IN AZIENDA:
PRO
- rivalutazione fissa annua del 1,5% + 75% del tasso di inflazione
CONTRO
- tasso di crescita più basso rispetto ai potenziali rendimenti degli investimenti;
- i lavoratori non possono apportare contributi aggiuntivi;
- possibilità di ricevere anticipazioni solo nei casi previsti dalla normativa.
- maggiore tassazione in base alle aliquote IRPEF (minimo 23% – massimo 43%)
TFR IN UN FONDO PENSIONE:
PRO
- i contributi sono tenuti separati dal patrimonio dell’azienda o del datore di lavoro; inoltre le somme versate al fondo pensione sono separate patrimonialmente anche verso la società che gestisce il fondo;
- tassi di crescita mediamente più alti rispetto alla formula fissa del TFR;
- maggiori opportunità di investimento in relazione all’età e al periodo di permanenza;
- costi mediamente bassi
- minore tassazione finale con una ritenuta a titolo d’imposta massimo 15% minimo 9%
CONTRO
- i rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell’andamento dei mercati;
- gli aderenti possono ricevere delle anticipazioni sono nei casi previsti dalla normativa
Il TFR rappresenta una parte di retribuzione che è differita nel tempo. Per sua natura la liquidazione ha da sempre avuto una natura di carattere previdenziale che viene liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro. Oggi, dopo l’introduzione del regime di calcolo contributivo il livello delle prestazioni finali sarà molto più basso degli ultimi redditi. Dal 2007 lo Stato ha dato la possibilità ai lavoratori di utilizzare anche questo strumento come fonte di finanziamento per la futura pensione ,dando la possibilità di avere esenzioni fiscali e una rivalutazione sui mercati maggiore rispetto a quanto garantito dallo Stato. Nella scelta consapevole di destinazione del proprio TFR non è da sottovalutare la possibilità di esternare dal rischio di impresa il proprio trattamento di fine rapporto. Sull’argomento potete contattarmi per una consulenza personale; ho inoltre scritto una guida gratuita che potete richiedere al seguente indirizzo e mail: micheliconsulting@libero.it