La successione è l’Istituto giuridico che consente la trasmissibilità del patrimonio agli eredi, i quali possono essere legittimi e legittimari. La Legge prevede per i legittimari il diritto all’assegnazione della quota di legittima alla quale non è possibile porre condizioni.
Nel momento in cui una persona viene a mancare , il suo patrimonio potrebbe rimanere sprovvisto di un titolare. Per evitare questo, la legge ha istituito un Istituto giuridico denominato : successione a causa di morte ( in latino successione mortis causa) per garantire a determinati soggetti di subentrare nella titolarità dei beni lasciati dal defunto ( detto de cuius). In linea generale si possono distinguere due tipi di successione:
- SUCCESSIONE LEGITTIMA
- SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Si verifica una successione legittima quando la persona venuta a mancare non ha lasciato nessuna disposizione testamentaria, oppure quando il testamento lasciato non è valido, o non esaustivo di tutti i beni del de cuius. Si verifica invece una successione testamentaria quando la persona scomparsa ha lasciato una disposizione testamentaria attraverso un atto detto appunto: testamento. Sono eredi legittimi coloro ai quali si devolve l’eredità in assenza di testamento. Eredi legittimi sono:
- Il coniuge o parte dell’unione civile;
- I discendenti (i figli);
- gli ascendenti (i genitori);
- i collaterali (fratelli o cugini);
- i parenti fino al sesto grado;
- lo Stato;
Sono invece eredi legittimari coloro che in virtù di uno stretto legame di sangue , di matrimonio o di unione civile con il de cuius non possono essere esclusi dalla successione e sono:
- Il coniuge o la persona unita civilmente;
- I figli;
- In assenza dei figli gli ascendenti;
La quota di legittima o di riserva è la quota del patrimonio ereditario che deve essere necessariamente destinata ai legittimari e alla quale non possono essere poste condizioni.
La quota disponibile invece, è la parte di patrimonio ereditario che il testatore può lasciare a chiunque, compresi anche gli eredi che già beneficiano della quota di legittima.
Nelle seguenti tabelle si riassume a chi e quanta parte di patrimonio può essere assegnata
Successione legittima ed eredi legittimari:
Se chi decede lascia: | Quota del patrimonio disponibile |
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle) | 1/1 al coniuge |
Il coniuge e un figlio | 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio |
Il coniuge e due o più figli | 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli |
Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)
|
2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti – fratelli e sorelle |
Solo il figlio (senza coniuge) | 1/1 al figlio |
Solo ascendenti | 1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna |
Solo fratelli e sorelle | una quota ciascuno in parti uguali; i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori) |
Solo ascendenti e fratelli e sorelle | Vedi art. 571 codice civile |
Altri parenti | Vedi art. 572 codice civile |
Coniuge separato | Vedi art. 585 codice civile |
Tabella quota di legittima e quota disponibile:
Se chi decede lascia: | Quota del patrimonio disponibile |
Solo il coniuge | 1/2 al coniuge come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile |
Il coniuge ed un figlio | 1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile |
Il coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile |
Solo il figlio (senza coniuge):
|
1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile |
Solo due o più figli (senza coniuge)
|
2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile |
Solo ascendenti legittimi | 1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile |
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli) | 1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile |
Coniuge separato | Vedi art. 548 codice civile |