Opzione Donna consente alle lavoratici dipendenti e autonome di anticipare il pensionamento rispetto al regime ordinario. La pensione viene ricalcolata in regime contributivo ed è soggetta alle finestre mobili di uscita.
Opzione Donna è una possibilità riservata alle lavoratrici di anticipare il pensionamento a patto di scegliere un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. Introdotta con Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) questa possibilità è stata ripresa anche dalla Riforma Fornero . Opzione Donna consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, chiedono o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica per maturare la pensione anticipata, o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia. L’accesso ad Opzione Donna è riservato alle lavoratici dipendenti del settore privato o pubblico e alle lavoratrici autonome. Opzione donna non è accessibile invece alle iscritte nella Gestione Separata e alle Libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza professionali.
I requisiti previsti per accedere a questa forma di pensionamento anticipato sono:
Requisito anagrafico:
- 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti (private e pubbliche)
- 59 anni di età anagrafica per le lavoratrici autonome.
Requisito contributivo : 35 anni di anzianità contributiva senza l’utilizzo del cumulo dei contributi e con l’esclusione dei periodi figurativi per malattia e disoccupazione.
Come per Quota 100 anche Opzione Donna è soggetta alle finestre mobili di uscita, ossia la differenza temporale tra la maturazione del requisito ed il pagamento della prima rata di pensione.
Le finestre mobili sono:
- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Opzione Donna rappresenta una alternativa che anticipa il pensionamento ordinario ma che è subordinata al calcolo di tutta la pensione in regime contributivo. Se una lavoratrice ha maturato un congruo numero di anni nel regime retributivo ( fino al 1995 o al 2011) aderendo a questa possibilità vedrà ricalcolata la sua quota retributiva con il meno generoso regime contributivo.