Durante il rapporto il lavoratore in costanza di rapporto può chiedere al datore l’erogazione anticipata di una quota parte del TFR Maturata fino a quel momento. L’anticipazione deve sottostare alle seguenti condizioni:
- 8 anni di anzianità presso la stessa azienda;
- l’importo massimo dell’anticipazione non può eccedere il 70% del TFR accantonato fino a quel momento;
- Il datore di lavoro ha diritto di evadere le richieste nei limiti del 4% della forza lavoro e nei limiti del 10% degli aventi diritto (ciò significa che per un’azienda con 100 dipendenti , sono solo 4 le richieste che possono essere evase in un anno):
- Ogni lavoratore può ottenere una sola anticipazione dalla stessa azienda.
Le anticipazioni devono inoltre sottostare alle seguenti motivazioni:
- spese sanitarie sostenute per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di propietà;
spese sostenute relativamente a congedi parentali e congedi per formazione; nell’accordo integrativo aziendale possono essere previste altre tipologie di richieste.