Il CALCOLO DELLA PENSIONE NELLA PREVIDENZA FORENSE

15 Marzo 2021 | News, Previdenza

CASSA FORENSE HA MANTENUTO UN SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO MA LE PRESTAZIONI SONO CALCOLATE IN BASE ALL’ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE. PER CHI E’ ISCRITTO DAL 2013 L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO PIU’ BASSA.

La costituzione di un Ente previdenziale per gli Avvocati ha avuto origine con la legge 13 aprile 1933 n°406 la quale  istituiva un Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e dei procuratori. Nel 1952 quest’ente venne soppresso e con la legge 8 gennaio 1952 n° 6 fu istituita  La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza (Cassa Forense).  Dal 1952 fino ai tempi attuali molti sono stati i cambiamenti normativi che hanno regolato la previdenza forense. Con l’introduzione della legge professionale forense ( Legge n° 247/2012) è previsto  ( a differenza della previgente normativa ) che si debbano iscrivere obbligatoriamente all’Albo e alla Cassa  coloro che svolgono l’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Sono obbligati all’iscrizione a Cassa Forese:

  • Gli avvocati iscritti negli albi professionali;
  • Gli iscritti ad albi forensi che siano contemporaneamente iscritti ad altri albi salvo che non abbiano esercitato il diritto di opzione, se previsto, presso altra gestione prima del 1°febbraio 2013;
  • Gli iscritti ad albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace ,di giudice onorario e di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.

L’iscrizione è invece facoltativa per i praticanti.

La contribuzione obbligatoria in Cassa Forense prevede:

  • Il contributo soggettivo di base pari al 15% del reddito dichiarato ai fini IRPEF;
  • Il contributo integrativo: contributo che non concorre alla formazione della pensione ma che è riscosso dal professionista nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini IVA, e versato alla Cassa per coprire i costi di assistenza e di gestione,
  • Il contributo di maternità versato da tutti i professionisti iscritti alla Cassa al fine di costituire una indennità di maternità per le iscritte e stabilito in misura fissa di anno in anno dalla Cassa.

Cassa Forense ha inoltre dato la possibilità ai propri iscritti di versare un contributo modulare su base volontaria al fine di integrare la prestazione previdenziale di base data dalla contribuzione soggettiva di base. Tale contributo è facoltativo e volontario e la sua misura che può essere liberamente scelta dal singolo iscritto può variare tra l’1% e il 10% del reddito annuo ai fini IRPEF.

Le prestazioni previdenziali di Cassa Forense all’età pensionabile sono :

  • La pensione di vecchiaia ordinaria – requisito: 70 anni di età anagrafica con almeno 35 di contribuzione;
  • La pensione di vecchiaia contributiva- prestazione residuale che si da luogo quando l’iscritto all’età pensionabile non abbia raggiunto l’anzianità contributiva ma che abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione.
  • La pensione di anzianità – requisito: 62 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva.

Cassa Forense prevede inoltre con specifici requisiti prima dell’età pensionabile:  la pensione ai superstiti indiretta, l’inabilità e l’invalidità.

La futura pensione dell’Avvocato sarà formata da due quote:

  • Quota generata dalla contribuzione soggettiva obbligatoria di base calcolata in regime reddituale;
  • Quota generata dalla contribuzione facoltativa volontaria modulare in regime contributivo.

La particolarità di questo Ente Previdenziale è quella di avere mantenuto anche dopo le riforme che hanno interessato il mondo della previdenza pubblica  il regime di calcolo reddituale, a differenza della maggior parte delle altre casse di liberi professionisti che hanno optato per il meno favorevole regime contributivo. Tutto a posto quindi per gli Avvocati dal punto di vista previdenziale? La risposta a questa domanda la troviamo comprendendo sommariamente come si calcola una pensione in regime reddituale. La pensione in questo regime si calcola con la seguente formula:

PENSIONE = Base Pensionabile X Anni di contribuzione X aliquota di rendimento

Dove: per Base Pensionabile si intende la media in un determinato arco temporale dei redditi pre – pensionamento, per anni di contribuzione gli anni di iscrizione alla Cassa e per aliquota di rendimento un coefficiente percentuale variabile a seconda del reddito .

In Cassa Forense chi possiede un’anzianità contributiva antecedente al 2012 ha diritto ad un calcolo  più favorevole basato sul principio del “pro quota”  e ad aliquote di rendimento più alte  ( es. per redditi fino ad euro 48.300 – 1,75%) mentre, per gli iscritti dopo il 1 gennaio 2013 la base pensionabile tiene conto di tutti i redditi prodotti nella vita lavorativa e  un’unica aliquota di rendimento pari all’1,40%.

In particolare l’anzianità contributiva è divisa in quattro pro quote:

  • Prima pro quota: anzianità maturate prima del 31 dicembre 2001;
  • Seconda pro quota: anzianità maturate dal 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;
  • Terza pro quota: anzianità maturata dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
  • Quarta pro quota: anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2013 in poi.

Il calcolo della base pensionabile dalla prima pro quota ( sino al 31/12/2001) è basato sulla  media dei migliori 10 degli ultimi 15 redditi annui dichiarati, rivalutati in base all’inflazione;

Il calcolo della base pensionabile della seconda pro quota (sino al 31/12/2007)  è basato sulla media dei migliori 20 degli ultimi 25 redditi dichiarati, rivalutati in base all’inflazione;

Il calcolo della base pensionabile della terza pro quota ( sino al 31/12/2012) è basato sulla media di tutti i redditi dichiarati nella vita lavorativa escludendo i peggiori 5, rivalutati in base all’inflazione;

Il calcolo della base pensionabile della quarta pro quota ( dal 1° gennaio 2013) è basato sulla media di tutti i redditi professionali dichiarati nella vita lavorativa.

Per chi invece è iscritto alla Cassa dal 01/01/2013 la prestazione pensionistica sarà invece  calcolata sulla base di tutti i redditi e con l’applicazione di una aliquota del 1,40% con conseguente riduzione delle prestazioni pensionistiche.

 

 

 

 

 

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