IL TFR E LA SUCCESSIONE

13 Dicembre 2021 | #pensoni, News, Pianificazione successoria, Previdenza

A chi spetta il TFR quando un lavoratore viene prematuramente a mancare? L’art 2122 del codice civile individua i soggetti a cui spetta per diritto proprio e non successorio. In alcuni casi il TFR è destinabile attraverso un testamento.

Il  Trattamento di fine rapporto (T.F.R) rappresenta il 6,91% della   retribuzione annua lorda che viene annualmente accantonata dal datore di lavoro per essere corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di  lavoro. La cessazione può avvenire per questi casi:

  • Dimissioni volontarie del lavoratore
  • Licenziamento da parte del datore di lavoro
  • Premorienza del lavoratore

A chi spetta questo emolumento nel caso si verificasse la prematura scomparsa di un lavoratore dipendente?

La legge norma all’articolo 2122 del codice civile prevedendo quanto segue:

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima . È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

Il codice è molto chiaro. In primo luogo  Il TFR spetta al coniuge e ai figli  e ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo se vivevano a carico. Il TFR quindi non entra nell’asse ereditario essendo un diritto proprio e personale. A differenza della successione legittima dove è prestabilita la quota da attribuire agli eredi, questo emolumento va suddiviso genericamente “secondo il bisogno di ciascuno”. Saranno i beneficiari che dovranno trovare un accordo tra di loro in mancanza del quale sarà il giudice a stabilire quanto spetta. Solo se mancano i soggetti previsti da questo articolo il TFR verrà ripartito secondo le norme previste dalla successione legittima.

E’  possibile destinare il proprio TFR attraverso un testamento solo quando al momento del decesso il lavoratore non abbia: coniuge, figli  e a carico: parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo. Se un beneficiario del TFR fosse contemporaneamente anche un erede e  quest’ultimo volesse rinunciare all’eredità, può esercitare la rinuncia ed incassare il TFR spettante.

A differenza del TFR invece le altre spettanze come: la retribuzione o la tredicesima mensilità entrano nell’asse ereditario e la loro richiesta prevede l’accettazione dell’eredità. Se il lavoratore fosse stato divorziato l’ex coniuge avrebbe perso i diritti ereditari ma non il diritto alla liquidazione del TFR in quanto è riconosciuto purchè l’ex coniuge non si sia risposato e percepisca l’assegno divorzile. Nel caso invece che il lavoratore fosse stato convivente (registrato o di fatto) non spettano nè diritti successori né la liquidazione del trattamento di fine rapporto.

 

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