L’iscrizione ad una cassa di previdenza comporta l’obbligo del versamento di tre tipi di contributi. Alcuni di questi non sono utili per la futura pensione del professionista.
Nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti la contribuzione obbligatoria si applica attraverso tre tipi contributi:
- Contributo soggettivo ( utile ai fini del diritto e della misura della pensione)
- Contributo integrativo ( a volte utile per la misura della pensione)
- Contributo di maternità ( non utile per il diritto e la misura della pensione)
Il contributo soggettivo è la fonte principale della contribuzione del libero professionista e il versamento è utile sia per raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica sia per l’importo della stessa . Nel rispetto della propria autonomia ogni cassa determina l’importo che il professionista deve versare ogni anno. Questo contributo viene calcolato applicando l’aliquota contributiva stabilita dalla cassa ( generalmente dal 10% al 19%) al reddito professionale imponibile dichiarato nell’anno precedente. Alcuni esempi:
- Avvocati (Cassa forense 15%)
- Ingegneri e Architetti ( Inarcassa 14,50%)
- Dottori commercialisti ( CNPADC 12%)
- Psicologi (ENPAP 10%)
Il contributo integrativo è calcolato invece sul volume di affari ai fini iva e anche questo è determinato da ogni singola cassa in misura percentuale. Ad oggi la massima contribuzione integrativa è del 5%. A differenza del contributo soggettivo che è versato sul reddito del professionista, il contributo integrativo è a carico del cliente , viene esposto in fattura e successivamente girato alla cassa dal professionista. Fino al 2011 questo contributo riscosso al cliente dal professionista e versato alla cassa dallo stesso non era utile per la sua futura pensione e andava a sostenere solo i costi amministrativi della cassa. Dal 2011 con l’emanazione della legge n° 133/2011 Legge Lo Presti, è stata data facoltà alle casse di poter utilizzare una percentuale di questo contributo anche per la previdenza del loro iscritto. Ad oggi pertanto, alcune casse possono retrocedere una percentuale per aumentare la contribuzione del professionista.
Anche il contributo di maternità è stabilito dalla cassa e la sua funzione è quella di finanziare le prestazioni assistenziali a favore delle iscritte. Non è utile né per l’importo né per la misura.
La contribuzione obbligatoria soggettiva è inoltre soggetta ad un minimale ( minimo di contribuzione) e ad un massimale ( massimo di contribuzione) stabilito come sempre in modo autonomo dalle casse. La presenza di un massimale nella maggior parte delle casse limita , soprattutto in presenza di redditi alti , le future prestazioni pensionistiche con la possibilità di un divario tra gli ultimi redditi da lavoro e quelli da pensione.