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LA PREVIDENZA DEL CONSULENTE DEL LAVORO E LE SUE CRITICITA’

24 Aprile 2023 | #consulentedellavoro, #ENPACL, #pensoni, #previdenza, #previdenzaconsulentedellavoro, News, Previdenza

Il Consulente del lavoro è un libero professionista che svolge una professione in modo autonomo. L’iscrizione all’Ordine e all’Albo comporta l’obbligatorietà di versare la contribuzione a ENPACL . 

Il Consulente del Lavoro è un libero professionista che esercita la sua attività professionale autonomamente. L’iscrizione all’Ordine e all’ Albo comporta l’obbligatorietà di adesione all’ ENPACL ( Ente nazionale di previdenza  e assistenza per i consulenti del lavoro). In presenza di altro obbligo contributivo ENPACL consente la doppia iscrizione ai suoi iscritti. La contribuzione obbligatoria in ENPACL , come nella maggior parte delle casse di previdenza dei liberi professionisti è di tre tipi:

  • Contributo obbligatorio soggettivo ( 12% del RAL) ;
  • Contribuzione integrativo ( 4% del volume d’affari ai fini i.v.a) ;
  • Contributo di maternità ( stabilito annualmente in misura fissa dalla cassa) .

Anche ENPACL prevede la possibilità per l’iscritto di versare la contribuzione facoltativa modulare per aumentare la prestazione finale. La contribuzione modulare è libera e stabilita in misura fissa: Euro 500,00 e suoi multipli senza limite.

ENPACL ha attuato  in pro quota dal 2013 una riforma che ha introdotto da quella data il regime di calcolo contributivo. Ad oggi quindi gli iscritti che al 31/12/2012 risultavano già iscritti alla cassa avranno una pensione futura formata da due quote calcolate con due regimi di calcolo differenti: quota predeterminata fino al 31/12/2012 e quota contributiva dal 01/01/2013. Chi invece è iscritto alla cassa dal 2013 avrà una prestazione pensionistica in esclusivo regime contributivo.

ENPACL prevede le seguenti prestazioni pensionistiche future:

  • Pensione di vecchiaia – requisito attuale: 69 anni di età e 5 anni di contribuzione. L’importo della pensione deve inoltre essere pari o superiore a 5 volte il valore dell’contributo soggettivo minimo . Dal 2025 l’età pensionabile di vecchiaia salirà a 70 anni con 5 anni di contribuzione ma senza il sub-requisito di 5 volte il contributo minimo.
  • Pensione di vecchiaia anticipata- requisito attuale: 60 anni di età e 40 di contribuzione. Dal 2020 non è più necessaria la cancellazione dall’Albo.

Le prestazioni che possono attivarsi prima dell’età pensionabile sono le seguenti:

  • Pensione di invalidità requisiti: invalidità permanente pari o superiore al 66% a causa di malattia e infortunio. In caso di malattia sono necessari 10 anni di iscrizione mentre in caso di infortunio 5. La prestazione corrisponde al 70% della prestazione maturata al momento.
  • Pensione di inabilità requisiti: perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione ( 100%) a causa di malattia o infortunio. In caso di inabilità dovuta a malattia sono necessari 5 anni di contribuzione mentre se è dovuta a infortunio è necessaria la sola iscrizione. In caso di Inabilità è necessaria la cancellazione dall’albo.
  • Pensione ai superstiti indiretta ( in caso di premorienza dell’iscritto) requisiti: 5 anni di contribuzione negli ultimi 10 anni dall’evento.

ENAPCL consente la possibilità di valorizzare spezzoni di contribuzione versati in altri Enti di previdenza attraverso: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo. La cassa inoltre permette l’esercizio del riscatto di Laurea.

Le criticità previdenziali per il consulente del lavoro possono essere così riassunte:

  • Il consulente del lavoro ha una carriera lunga. La pensione di vecchiaia dal 2025 sarà a 70 anni.
  • L’introduzione del regime contributivo ( come in quasi tutti gli Enti di previdenza obbligatoria) comporta nel futuro una prestazione inferiore ai redditi pre- pensionamento
  • Pensione di invalidità e inabilità : i requisiti sono differenziati a seconda se l’evento è causato da una malattia ( 10 anni) o un infortunio ( 5 anni). L’iscritto che dovesse subire tali eventi senza aver maturato i requisiti si trova scoperto.
  • Importo delle prestazioni: se all’età pensionabile il futuro importo sarà inferiore al reddito prima del pensionamento è chiaro che l’importo delle pensioni di invalidità, inabilità e superstiti indiretta risulta inadeguato rispetto al tenore di vita.

Le criticità esposte possono essere risolte attraverso una corretta pianificazione previdenziale .

 

 

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