ENPAF è la Cassa di previdenza ed assistenza dei farmacisti. Tutti gli iscritti ad un Ordine provinciale sono assicurati in ENPAF. La contribuzione è stabilita in misura fissa e non percentuale come nella maggior parte degli enti previdenziali. In alcuni casi sono possibili delle riduzioni di versamento.
ENPAF ( Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti) è la Cassa di previdenza e assistenza dei farmacisti. Sono obbligatoriamente ed automaticamente iscritti tutti i professionisti iscritti ad un Ordine provinciale. La posizione previdenziale del farmacista si può dividere in due tipi:
- Farmacista titolare di farmacia: iscrizione ad ENPAF;
- Farmacista dipendente: iscrizione ad ENPAF + iscrizione ad INPS.
La contribuzione:
ENPAF prevede un contributo obbligatorio annuo di Euro 4.578 (Euro 4.541 di previdenza, euro 28 per l’assistenza ed Euro 9 per la maternità).
A differenza della maggior parte delle Casse professionali ENPAF richiede un contributo fisso e non calcolato in misura percentuale sul reddito ( variabile di cassa in cassa dal 10% al 20%). Se questo fosse calcolato in misura percentuale al reddito si otterrebbero le seguenti proporzioni:
- Reddito Euro 50.000,00 – versando Euro 4.578,00 annui la contribuzione percentuale è del 9,15%;
- Reddito Euro 100.000,00 – versando Euro 4.578,00 annui la contribuzione percentuale è del 4,58%.
Il contributo fisso rispetto al contributo calcolato in misura percentuale ha un’evidenza: chi guadagna di più versa in proporzione meno del collega che guadagna di meno.
Sono obbligati a versare il contributo annuo intero:
- TITOLARI DI FARMACIA – PARAFARMACIA;
- SOCI DI SOCIETA’ DI GESTIONE FARMACIA – PARAFARMACIA;
- ESERCENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE;
- ESERCENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. Possono chiedere una riduzione del pagamento del contributo fisso:
- GLI ISCRITTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITA’ COME LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO PER I QUALI VIENE VERSATA UNA CONTRIBUZIONE AD UN ALTRO ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA;
- PENSIONATI ENPAF CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ PROFESSIONALE;
- ISCRITTI DISOCCUPATI TEMPORANEI E INVOLONTARI INSERITI NELLE LISTE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO.
La riduzione può essere scelta in misura del l 33,33% – 50% o dell’ ’85% rispetto al contributo intero.
- GLI ISCRITTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ PROFESSIONALE possono richiedere una riduzione del 33,33 o del 50%.
ENPAF prevede inoltre la possibilità per gli iscritti dal 1 gennaio 2004 se lavoratori dipendenti o disoccupati di versare un contributo di solidarietà del 3% o dell’1% rispetto al contributo intero, valido solo per maturare anzianità di iscrizione. L’iscritto ad ENPAF può inoltre versare liberamente una contribuzione doppia o tripla rispetto al contributo obbligatorio di base.