LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

28 Marzo 2021 | News, Previdenza

Come si possono unire i versamenti effettuati in diverse gestioni previdenziali? Uno degli istituti che consente questa operazione è la ricongiunzione. Questa operazione è onerosa ma con la possibilità di uno sconto che abbatte la metà dell’onere. Anche i Liberi professionisti possono accedervi ma per loro l’onere rimane invariato.

Durante la vita lavorativa le persone possono avere avuto differenti esperienze lavorative e di conseguenza, avere  versato la propria contribuzione in diverse gestioni previdenziali. E’ il caso ad esempio del dipendente che  successivamente diventa autonomo, o il contrario. Oppure un dipendente che sceglie di iniziare una Libera professione. Il versamento dei contributi in diverse gestioni previdenziali, pone il problema di come unire le stesse per non perdere gli anni versati al fine di raggiungere i requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dall’Ente di previdenza dove si è attualmente iscritti (INPS o Cassa Professionale). Per riunificare i diversi periodi sono previsti tre differenti istituti:

  • La ricongiunzione;
  • La totalizzazione;
  • Il cumulo .

La ricongiunzione dei contributi è regolata dalla Legge 29/1979 per i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti in INPS  e dalla Legge 45/1990 per i Liberi professionisti iscritti ad una Cassa Professionale. Questo Istituto permette a chi ha posizioni previdenziali diverse, di trasferire materialmente i contributi delle altre gestioni (obbligatori, figurativi, volontari o da riscatto) in un’unica gestione  al fine di ottenere un’unica pensione. La legge 29/1979 prevede  che l’acceso alla ricongiunzione deve riguardare :

  • Tutta la contribuzione presente nelle diverse gestioni;
  • I periodi contributivi non devono essere coincidenti.
  • Se è esercitata presso il Fondo Pensione Lavoratori dipendenti vi devono essere almeno 5 anni di versamenti contributivi.
  • Non è ammessa per i contributi versati nella Gestione Separata e nella Fondazione Enasarco

Con la ricongiunzione è come se tutti i periodi ricongiunti fossero sempre stati versati in un’unica gestione e daranno diritto alle prestazioni previdenziali previste nella gestione accentrante, quindi ad un’unica quota di pensione.

Altra caratteristica della ricongiunzione è l’onerosità per il suo esercizio. L’onere è differente se i periodi da ricongiungere sono collocanti temporalmente in un periodo di regime retributivo (fino al 31/12/1995) o contributivo (dal 1996). Nel primo caso l’onere sarà determinato attraverso un calcolo a riserva matematica, in funzione della differenza tra la pensione maturata al momento e l’incremento dovuto alla ricongiunzione e nel secondo, in base al reddito di riferimento nei 12 mesi prima della domanda . All’ onere calcolato viene applicato uno sconto del 50% che abbatte della metà il costo.

Nelle Casse Professionali dei liberi professionisti la ricongiunzione  è regolata dalla Legge 45/1990. I requisiti per l’accesso sono  gli stessi (in base ai regolamenti della Cassa Professionale) ma, a differenza della ricongiunzione prevista dalla Legge 29/1979 per i liberi professionisti non è previsto lo sconto del 50% dell’onere da sostenere. Tuttavia , in questo caso l’onere da sostenere varrà solo per i periodi retributivi mentre per i periodi contributivi essendo un semplice trasferimento del montante maturato non vi sarà un onere da sostenere.

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